ciao
provo a risponderti premettendo che non sono né giurista né tantomeno esperto di Diritto Industriale, ma ricorrendo alle nozioni apprese all'università .
Mi spiace smentire subito il fatto che se anche l'autore è morto e stramorto (vedi Mozart) non necessariamente è vero che sia morto anche il Copyright che può ad esempio esser posseduto da una casa edicitre e rinnovato....In seguito all'approvazione della Direttiva 93/98/EEC del 29 Ottobre 1993, tutti gli Stati Membro dell'UE devono proteggere i diritti di sfruttamento economico dei titolari di diritti d'autore per settanta (70) anni dopo la relativa morte, o per settanta (70) anni dopo la prima messa a disposizione legale al pubblico dell'opera, nel caso di opere anonime o pseudonime. Ai sensi della Convenzione di Berna, tutti gli Stati Membro (che sono naturalmente un sovrainsieme degli Stati Membro dell'UE) devono, ai sensi dell'art. 7, garantire una tutela di almeno cinquanta (50) anni dalla morte dell'autore. Gli accordi TRIPS confermano quanto gia` stabilito dalla Convenzione di Berna (50 anni dalla morte). Se poi vuoi sapere la normativa stato per stato, posso solo suggerirti il CLEA (Collection of Laws for Electronic Access) della WIPO:
http://www.wipo.int/clea/en/index.jspIl diritto d'autore si trascina dietro molti altri diritti:
a) i diritti morali (diritti al cui esercizio esclusivo non è possibile rinunciare):
diritto alla paternità dell'opera
diritto all'integrità dell'opera,
diritto al ritiro dell'opera dal commercio;
b) i diritti patrimoniali (diritti alienabili, rinunciabili e prescrittibili):
diritto di pubblicare l'opera;
diritto di utilizzare economicamente l'opera;
diritto di riprodurre l'opera;
diritto di trascrivere l'opera;
diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera;
diritto di comunicare al pubblico l'opera;
diritto di distribuire l'opera;
diritto di tradurre l'opera;
diritto di elaborare l'opera;
diritto di pubblicare le opere in raccolta;
diritto di modificare l'opera;
diritto di noleggiare l'opera;
diritto di dare in prestito l'opera;
diritto di autorizzare il noleggio dell'opera da parte di terzi;
diritto di autorizzare il prestito dell'opera da parte di terzi.
Vi sono poi i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (diritti al cui esercizio esclusivo è possibile rinunciare): diritti del produttore di fonogrammi, diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva, diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, diritti relativi a bozzetti di scene teatrali, diritti relativi alle fotografie, diritti relativi alla corrispondenza epistolare, diritti relativi al ritratto, diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria, altri diritti indicati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
Spesso su opere classiche il copyright non è sulla musica (ossia ad esempio sulla musica originale scritta da Mozart o Beethoven..) ma sugli elementi accessori: commenti, prefazioni, introduzioni, diteggiature, esplicazioni, ecc. ecc.; questo è ad esempio il caso delle edizioni di CD Sheet Music, Everynote, Elibron.Ti consiglio alcuni link per capirne di più:
Personalmente ti consiglio:- rimandare ai database http://imslp.org/ e www.mutopiaproject.org per la musica classica (ce ne sono altri ma questi sono i miei preferiti)
- pubblicare la lista dei tuoi spartiti e inviarli on demand all'utente che li cerca (sul file sharing c'è un grosso buco normativo)
- rimandare ai link di sharing
Spero di non averti confuso troppo...
ciao
