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Copyright: qualcuno ne capisce?

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Stefi:
Ciao ragazzi, qualcuno di voi si intende di copyrighy?
Io ero partita gasatissima con l'intento di condividere con voi tutti i miei spartiti digitali, ma spesso e volentieri mi accorgo che sulle pagine compare il magico simbolo del copyright, anche su spartiti di autori morti e stramorti (per i quali ad esempio non si pagherebbe nemmeno la Siae...ad es. i vari Mozart, Beethoven, Chopin).
Ma come funziona questa cosa?
Il copyright si riferisce alla musica o alla stampa del libro?
Insomma, devo tenermi tutti gli spartiti per me o posso condividerli liberamente senza incorrere in sanzioni?
Aiutatemi....

alexxjo:
ciao
provo a risponderti premettendo che non sono né giurista né tantomeno esperto di Diritto Industriale, ma ricorrendo alle nozioni apprese all'università.

Mi spiace smentire subito il fatto che se anche l'autore è morto e stramorto (vedi Mozart) non necessariamente è vero che sia morto anche il Copyright che può ad esempio esser posseduto da una casa edicitre e rinnovato....
In seguito all'approvazione  della Direttiva 93/98/EEC del 29  Ottobre 1993, tutti  gli Stati Membro dell'UE  devono  proteggere i diritti di sfruttamento  economico dei titolari  di diritti d'autore per settanta (70) anni dopo la  relativa morte, o per   settanta (70) anni  dopo la prima messa a disposizione legale al pubblico  dell'opera, nel caso di opere anonime o pseudonime. Ai sensi della Convenzione di Berna, tutti  gli Stati Membro (che sono naturalmente un  sovrainsieme  degli Stati Membro dell'UE)  devono, ai sensi dell'art.  7, garantire una tutela di almeno cinquanta (50) anni dalla morte dell'autore. Gli accordi TRIPS confermano quanto  gia` stabilito dalla  Convenzione di Berna (50 anni dalla morte). Se poi vuoi sapere la normativa stato per stato, posso solo suggerirti il CLEA (Collection of Laws for Electronic Access) della WIPO: http://www.wipo.int/clea/en/index.jsp

Il diritto d'autore si trascina dietro molti altri diritti:
a) i diritti morali (diritti al cui esercizio esclusivo non è possibile rinunciare):
diritto alla paternità dell'opera
diritto all'integrità dell'opera,
diritto al ritiro dell'opera dal commercio;

b) i diritti patrimoniali (diritti alienabili, rinunciabili e prescrittibili):
diritto di pubblicare l'opera;
diritto di utilizzare economicamente l'opera;
diritto di riprodurre l'opera;
diritto di trascrivere l'opera;
diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera;
diritto di comunicare al pubblico l'opera;
diritto di distribuire l'opera;
diritto di tradurre l'opera;
diritto di elaborare l'opera;
diritto di pubblicare le opere in raccolta;
diritto di modificare l'opera;
diritto di noleggiare l'opera;
diritto di dare in prestito l'opera;
diritto di autorizzare il noleggio dell'opera da parte di terzi;
diritto di autorizzare il prestito dell'opera da parte di terzi.

Vi sono poi i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (diritti al cui esercizio esclusivo è possibile rinunciare): diritti del produttore di fonogrammi, diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di  immagini in movimento, diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva, diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, diritti relativi a bozzetti di scene teatrali, diritti relativi alle fotografie, diritti relativi alla corrispondenza epistolare, diritti relativi al ritratto, diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria, altri diritti indicati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.


Spesso su opere classiche il copyright non è sulla musica (ossia ad esempio sulla musica originale scritta da Mozart o Beethoven..) ma sugli elementi accessori: commenti, prefazioni, introduzioni, diteggiature, esplicazioni, ecc. ecc.; questo è ad esempio il caso delle edizioni di CD Sheet Music, Everynote, Elibron.

Ti consiglio alcuni link per capirne di più:


* http://it.wikipedia.org/wiki/Copyright
* http://imslp.org/wiki/IMSLP:Verifying_copyright_status (utile per i consigli su come verificare lo stato del copyright)
* http://www.scarichiamoli.org/main.php?page=home
* http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf?879497
Personalmente ti consiglio:

* rimandare ai database http://imslp.org/ e www.mutopiaproject.org per la musica classica (ce ne sono altri ma questi sono i miei preferiti)
* pubblicare la lista dei tuoi spartiti e inviarli on demand all'utente che li cerca (sul file sharing c'è un grosso buco normativo)
* rimandare ai link di sharing
Spero di non averti confuso troppo...

ciao :)

Swing:
La burocrazia e le leggi sono spesso "contrarie" all'arte. Troisi in un film diceva che "la Poesia non è di proprietà del poeta... ma di tutti quelli a cui gli serve" (più o meno il succo era questo).
Non sono avvocato né esperto, ma anche per quanto ne so io, i diritti di copyright e quindi il divieto di diffonderli copiando, valgono per gli spartiti come per la musica, i film, ecc. Quindi un MP3 riprodotto su youtube senza il permesso dell'autore è perseguibile.... però noi tutti vediamo la situazione reale...
Così anche uno spartito non si potrebbe fotocopiare, mentre CREDO che sia possibile una reinterpretazione scritta di proprio pugno. Anche per suonare in luogo pubblico, non è possibile senza contributi enpals, borderò della Siae... almeno era così fino a quando strimpellavo. Ho dovuto smettere, anche se lo facevo per amicizia con il proprietario del bar che mi ripagava con un birra :o) però io potevo suonare di sera (a casa nei condomini non è certo possibile suonare il pianoforte acustico) e soprattutto avere delle persone che ti ascoltavano... più o meno distrattamente...

alexxjo:
Mi spiace dissentire da quanto dici Swing...

Il fatto che tu oggi possa attribuire la frase che citi a Troisi è proprio grazie alla legge...

Se su youtube si verificano tali cose (e non solo su youtube) è dovuto ad una lacuna normativa che risente di impedimenti tecnici (tra cui il fondamentale è la certificazione dell'identità dell'utente); vedi il seguente link ad es. http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/tecnologia/internet-leggi/ddl-carlucci/ddl-carlucci.html

Tuttavia se leggi e ti documenti sui link che ho fornito, forse converrai con me che la legge sul diritto d'autore è stata un grosso passo avanti (http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d'autore_italiano)

Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).

La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.

La riproduzione "per uso personale" è cosentita ed è quella che può essere effettuata per propri scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o per trarre altre copie da distribuire ad altri, a pagamento o anche gratuitamente, E’, comunque, esclusa ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.

Invito a consultare la legge 248/00 (http://www.siae.it/view.asp?pdf=BG_Normativa_Legge_18agosto2000_n248.pdf) e il link http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?link_page=olaf_lett_reprografia_notiziegenerali.htm&open_menu=yes

Non vale il discorso della reinterpretazione che cade nel reato di plagio!!!

ciao

alexxjo:
p.s. leggetevi questo interessante, curioso e divertente articoletto!!!!

http://www.konsequenz.it/b02.htm

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